Lo Statuto
associativo
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Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede | Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo |
Art. 2 Dono del sangue | Art. 14 Collegio dei Sindaci |
Art. 3 Natura | Art. 15 Collegio dei Probiviri |
Art. 4 Scopi | Art. 16 Giurì Nazionale |
Art. 5 Soci | Art. 17 Cariche |
Art. 6 Attività | Art. 18 Funzioni di controllo |
Art. 7 Strutture | Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici |
Art. 8 Organi | Art. 20 Competenze regionali |
Art. 9 Costituzione e scioglimento | Art. 21 Autonomie periferiche |
Art. 10 Assemblee | Art. 22 Benemerenze |
Art. 11 Delegati | Art. 23 Patrimonio |
Art. 12 Assemblea Nazionale | Art. 24 Statuto |
Art. 1 -
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE1.1 - L'AVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI
ITALIANI DEL SANGUE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) -
costituita nel 1927 tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e
anonimamente il proprio sangue, ha sede in Milano e svolge la propria attività nel
settore socio-sanitario conformemente alla legge 11/8/91 n. 266.
1.2 - Per donazione di sangue si intende l'offerta gratuita di sangue intero o di una sua
frazione.
Art. 2 - DONO DEL SANGUE2.1 - Il
dono del sangue anonimo, gratuito, volontario, periodico e responsabile, costituisce un
atto di umana solidarietà e dovere civico.
2.2 - Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un primario servizio sociale,
quale operatore della salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3 - NATURA3.1 - L'AVIS,
riconosciuta con legge n° 49 del 20/02/1950, fonda la sua attività istituzionale ed
associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e
sul volontariato quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà
umana.
3.2 - E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue
finalità di solidarietà sociale.
Art. 4 - SCOPI4.1 - L'AVIS, in armonia con i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, concorre al loro raggiungimento, perseguendo i seguenti scopi:
Art. 5 - SOCI5.1 - E' socio
dell'AVIS chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute
ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità all'attività associativa e
chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di
riconosciuta validità nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare 1/6
dei donatori periodici di ciascuna AVIS di base.
5.2 - Sono equiparati ai Soci i membri delle altre Associazioni che, rette da norme non
contrastanti con il presente Statuto ed avendo versato i contributi di cui all'art. 21,
ottengono di essere parificate alle AVIS geograficamente competenti.
5.3 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
5.4 - Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell'Associazione devono essere
svolte gratuitamente. Non costituisce retribuzione il rimborso delle spese sostenute nello
svolgimento dell'attività associativa.
Art. 6 - ATTIVITA'6.1 - L'AVIS adotta e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, ed in particolare:
Art. 7 - STRUTTURE7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3 - Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale.
Art. 8 - ORGANI - L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
8.2 - Al solo livello nazionale è organo dell'AVIS il
Giurì.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base, quando la consistenza
numerica lo consigli, non siano eletti i Sindaci ed i Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello immediatamente
superiore.
Art 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO9.1
- L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano diversamente, si costituisce
in accordo con il Consiglio Direttivo del livello superiore che partecipa ai lavori
preparatori e presenzia alla Assemblea costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate le posizioni debitorie,
trasferire le proprie eventuali attività residue alla struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal Consiglio Direttivo che
fungerà da organo liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione Nazionale
Volontari Italiani del Sangue, provvede alla nomina di due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio dei Liquidatori, viene
nominato dal Ministro della Sanità.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento, delibera inoltre
la devoluzione delle eventuali attività residue a altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, o a fini di pubblica utilità.
Art. 10 - ASSEMBLEE10.1 - Le
Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie e straordinarie.
10.2 - L'Assemblea è composta dai soci oppure dai delegati nonché dai membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, purché soci, del corrispondente
livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori hanno diritto di voto
solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea è convocata annualmente per la discussione e
l'approvazione del bilancio e della relazione che lo accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del Consiglio
Direttivo competente o, in difetto, dall'organo superiore e, in sede ordinaria, sono
regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli
aventi diritto; in seconda convocazione le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia
il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altresì essere convocate, a livello di base, ad iniziativa di
un terzo dei soci e, agli altri livelli, ad iniziativa di tante strutture immediatamente
inferiori che rappresentino un terzo del totale dei soci della struttura di cui si intende
convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e debbono pervenire
ai soci o alle strutture interessate, in tempo utile e con tutte le informazioni
necessarie a consentire una partecipazione responsabile.
10.7 - Il voto di norma è palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; tuttavia
l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare
diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura, il Consiglio
Direttivo decade. Decade altresì se lo delibera l'Assemblea col voto dei 2/3 dei
presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell'ordinaria
amministrazione. Questi gestisce la struttura fino alla scadenza del mandato triennale, se
a tale scadenza mancano meno di dodici mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, la prima Assemblea
annuale utile sarà convocata anche per l'elezione del Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale
ordinario e, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento, tale periodo non
viene conteggiato per determinare i limiti della non rieleggibilità.
Art. 11 - DELEGATI11.1 - Il
Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce il rapporto che deve
intercorrere tra il numero dei soci rappresentati in assemblea e il numero delle donazioni
effettuate nell'anno, al fine di determinare il numero dei delegati spettanti ad ogni
struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore intero più
vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti; in carenza di non
eletti, conferisce delega ad altro delegato. In caso di impedimento tardivo e di
conseguente impossibilità di convocare il sostituto o di conferire delega, questa viene
riassegnata dal capo delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno può essere portatore di più una delega.
Art. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE12.1
- L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche oppure in sede
straordinaria avviene con la partecipazione di un delegato ogni tremila soci o frazione
non inferiore a millecinquecento, con il minimo comunque di due delegati per ogni
Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno esclusivamente
l'approvazione dei bilanci e della relazione che li accompagna, avvengono con la
partecipazione di un delegato ogni cinquemila soci o frazione non inferiore a
duemilacinquecento, con il minimo comunque di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale può decidere, in presenza di particolari motivi,
di convocare anche queste assemblee con quorum di cui al primo comma. Il medesimo quorum
si applica anche quando lo richiedano tanti Consigli regionali che rappresentino almeno un
terzo della forza associativa o lo decida l'Assemblea stessa per la riunione dell'anno
successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture immediatamente
inferiori ed eletti in proporzione ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere svolti
anche con l'Assemblea convocata con la partecipazione di cui al comma 12.3 del presente
articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED
ESECUTIVO13.1 - I Consiglieri Nazionali ed i supplenti sono eletti dall'Assemblea
Nazionale su designazione delle Assemblee Regionali secondo i criteri fissati dal
Regolamento.
13.2 - Ogni AVIS regionale deve essere rappresentata da almeno un Consigliere
Nazionale.
13.3 - Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente, da uno a due vice
Presidenti, di cui, nel secondo caso, uno Vicario, un Segretario, un Amministratore ed
eventuali altri Consiglieri con incarichi specifici: questi formano l'Esecutivo ed
esplicano le funzioni di cui al Regolamento.
13.4 - Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria
amministrazione per le materie di sua competenza.
13.5 - Il Presidente e, occorrendo, il Vice Presidente Vicario rappresentano
l'Associazione Nazionale.
13.6 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:
13.7 - L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al Consiglio, sui seguenti argomenti:
13.8 - La Sede Nazionale garantisce il diritto di accesso ai propri documenti, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI14.1
- Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci - eletto dalla Assemblea per un
triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre membri effettivi e di due
supplenti dotati della necessaria competenza. Possono essere eletti alla carica di sindaco
anche non soci, purché esperti della materia.
14.2 - Il collegio esercita l'attività di controllo degli atti amministrativi del
Consiglio Direttivo della propria struttura ed assiste alle adunanze del Consiglio stesso
e dell'Esecutivo.
14.3 - Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta del proprio
Consiglio Direttivo o di quella della struttura inferiore, esercita il controllo degli
adempimenti amministrativi e fiscali del Consiglio Direttivo nonché della attività del
Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore.
Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI15.1
- Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Probiviri - eletto dalla Assemblea per un
triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre membri effettivi e due membri
supplenti dotati della necessaria competenza.
15.2 - Il Collegio esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l'attività
giurisdizionale sulle controversie fra organi associativi, titolari di cariche e
soci.
15.3 - Le competenze del Collegio e la procedura sono disciplinate dalle norme del
Regolamento.
15.4 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono soggette ad impugnazione avanti a
quello della struttura superiore.
15.5 - Le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri sono impugnabili avanti al Giurì
Nazionale.
15.6 - Le decisioni prese dal Collegio in grado di appello non sono ulteriormente
impugnabili, salvo quelle comportanti l'espulsione della Associazione, soggette ad
impugnazione avanti al Giurì Nazionale per quanto attiene alla legittimità della
sanzione.
Art. 16 - GIURI' NAZIONALE16.1 -
Il Giurì Nazionale, composto da undici membri - eletti dall'Assemblea nazionale per un
triennio - svolge la funzione di giudice di secondo grado delle decisioni del Collegio
Nazionale dei Probiviri, e decide altresì negli altri casi indicati dal
Regolamento.
16.2 - Le decisioni del Giurì Nazionale sono inappellabili.
16.3 - I candidati alla carica di membro del Giurì sono indicati da ciascuna AVIS
Regionale in numero non superiore a quello da eleggere.
16.4 - La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con qualunque altra
carica o funzione nell'ambito delle strutture e degli organi associativi.
Art. 17 - CARICHE17.1 - Le
cariche sociali, a tutti i livelli, sono triennali e non retribuite. E' ammessa la
rieleggibilità nei limiti fissati dal Regolamento.
17.2 - Il Regolamento disciplina i casi di incompatibilità.
17.3 - In caso di vacanza della carica, per qualunque causa o motivo, al decaduto subentra
il primo dei non eletti.
17.4 - Nella ipotesi di vacanza della carica di consigliere nazionale subentra il
supplente o, in mancanza di questo, il primo dei non eletti fra i candidati dell'AVIS
Regionale del decaduto. Nel caso che anche quest'ultimo manchi, il subentrante viene
cooptato su indicazione del Consiglio dell'AVIS Regionale interessata..
17.5 - Ai membri effettivi dei Collegi che, per qualsiasi causa o motivo, hanno lasciato
vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero di voti. Nella
ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri di un Collegio si riducano a meno di
tre, le funzioni vengono demandate al Collegio della struttura superiore.
Art. 18 - FUNZIONI DI CONTROLLO18.1 - Fatta salva l'autonomia
di cui all'art. 7 del presente Statuto, al fine di rendere armonici i rispettivi
comportamenti e di mantenere unitaria la linea generale della politica associativa, gli
organi delle strutture superiori hanno facoltà di sottoporre a verifica l'attività degli
organi delle strutture inferiori..
18.2 - Il Regolamento disciplina le modalità del controllo e delle attività
conseguenti..
Art. 19 - RAPPORTI CON GLI ORGANI PUBBLICI19.1 - Ogni struttura
associativa intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione
esclusivamente al proprio livello, e nomina i membri destinati a rappresentare
l'Associazione nelle strutture pubbliche..
19.2 - Partecipa inoltre, nelle forme previste dalla legge e dagli ordinamenti locali,
alla attività delle istituzioni pubbliche per la affermazione dei principi della
solidarietà e del volontariato..
Art. 20 - COMPETENZE REGIONALI20.1 - Ogni AVIS Regionale nel
territorio di propria competenza, disciplina - in maniera autonoma ma non contrastante con
l'unitarietà istituzionale dell'Associazione - le seguenti materie:
20.2 - Le normative regionali sono deliberate dalla assemblea regionale straordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 20.3 - Il controlli di conformità allo Statuto ed al Regolamento nazionale spetta all'Esecutivo Nazionale, che lo esercita secondo le modalità fissate dal Regolamento.
Art. 21 - AUTONOMIE PERIFERICHE21.1
- Ogni struttura dell'AVIS gode di autonomia patrimoniale, sostanziale e processuale e
risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.
21.2 - Ogni struttura associativa è rappresentata, di fronte a terzi ed in giudizio, dal
Presidente del proprio Consiglio Direttivo.
21.3 - Delle obbligazioni contratte dalla struttura in violazione delle norme di legge, di
Statuto e di Regolamento associativi rispondono in solido i membri del Consiglio Direttivo
e del Collegio sindacale, ad esclusione degli assenti e dei dissenzienti.
21.4 - Il Regolamento nazionale disciplina le modalità dell'esercizio del diritto di
rivalsa.
21.5 - Ogni struttura versa a quella superiore le quote associative con le modalità
stabilite dal Regolamento.
21.6 - La gestione dell'esercizio sociale di ogni struttura è subordinata alla
approvazione assembleare di un bilancio di previsione le cui poste passive - salvo
giustificato e documentato motivo ed esclusi eventuali accantonamenti precedenti - non
possono superare di oltre il 30% le entrate ordinarie dell'esercizio precedente.
21.7 - E' escluso qualsiasi vincolo di solidarietà passiva tra le varie strutture
associative.
Art. 22 - BENEMERENZE22.1 - Il Regolamento associativo
determina i criteri e le modalità per la assegnazione delle benemerenze, che sono
conferite dalle strutture di base ai soci in ragione di criteri oggettivi che tengano
principalmente conto della fedeltà alla Associazione.
Art. 23 - PATRIMONIO, ESERCIZIO
FINANZIARIO E BILANCIO23.1 - Ciascuna struttura associativa dispone di un patrimonio
proprio, composto da beni mobili ed immobili, provenienti da acquisti, donazioni,
oblazioni, lasciti o eredità, contributi erogati dagli Enti Pubblici, rimborsi per le
donazioni e per le altre prestazioni di servizi nonché, per le strutture superiori a
quelle di base, dalle quote associative.
23.2 - È vietato alle strutture associative distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre strutture dell'Avis.
23.3 - Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
23.4 - Ogni struttura deve redigere il bilancio o rendiconto annuale.
23.5 - Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
23.6 - Nel periodo intercorrente fra il 31 dicembre e la data di approvazione del bilancio
da parte dell'assemblea, i consigli direttivi delle strutture hanno, provvisoriamente, la
facoltà di deliberare la spesa sulla base del bilancio dell'anno precedente, nei limiti e
con le modalità stabiliti dal regolamento nazionale.
Art. 24 - STATUTO - Lo Statuto
Associativo costituisce legge dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e perciò è
fatto obbligo ad ogni iscritto di osservarlo unitamente alle norme regolamentari, che ne
disciplinano l'attuazione pratica.