Art. 16 - GIURI' NAZIONALE16.1 - L'elezione del Giurì avviene su lista unica recante - in ordine alfabetico - il nominativo dei candidati con l'indicazione della Regione di appartenenza.
16.2 - All'atto dell'insediamento i membri del Giurì eleggono il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario, che formano l'Ufficio di Presidenza.
16.3 - Il Giurì Nazionale ha sede in Milano, presso l’A.V.I.S. Nazionale.
16.4 - Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo difensore e corredato di tutti i mezzi di prova, ha forma scritta, e deve essere depositato o inviato al Giurì medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.
16.5 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, nomina fra i membri del Giurì un relatore istruttore, assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale controricorso e fissa la data del dibattimento. A cura del Segretario tali adempimenti sono comunicati alle parti ed ai loro eventuali difensori.
16.6 - Il Giurì Nazionale giudica a maggioranza assoluta, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
16.7 - Salvo che motivate ragioni di opportunità, di incompatibilità, di volontaria astensione o di ricusazione non impongano diversamente, nella formazione del Collegio giudicante l'Ufficio di Presidenza segue il criterio della rotazione.
16.8 - Il Presidente del Collegio giudicante nomina fra i membri del Collegio medesimo un relatore istruttore e, al termine dell'istruttoria, fissa la data del dibattimento.
16.9 - La decisione del Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga, entro centocinquanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
16.10 - Le decisioni del Giurì Nazionale, inappellabili, sono immediatamente esecutive.
16.11 - La decisione del Giurì Nazionale è comunicata alle parti, ai loro eventuali difensori ed al Consiglio Nazionale, che ne delibera senza indugio l’attuazione, indicando la struttura associativa interessata che deve dare esecuzione alla decisione medesima.
16.12 - Il Giurì Nazionale, oltre che giudice di secondo grado delle decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, giudica altresì: 

    su eventuali conflitti di competenza fra collegi diversi di probiviri (art. 15 lett. d) del Regolamento); 

    quale giudice di terzo grado unicamente nei ricorsi avverso decisioni comportanti l’espulsione dalla Associazione, limitatamente alla legittimità della sanzione (art. 15, ultimo comma dello Statuto).

Art. 17 - CARICHE17.1 - La carica sociale deve essere accettata dall'eletto.
17.2 - L'accettazione può essere formulata oralmente avanti al Presidente del Comitato elettorale o mediante comunicazione scritta fatta pervenire allo stesso.
17.3 - L'accettazione deve risultare da apposito verbale redatto dal Presidente del Comitato elettorale.
17.4 - In ogni organo non può essere sostituita o cooptata più della metà dei suoi membri.
17.5 - Quando ciò non sia possibile, le funzioni del Consiglio Direttivo carente vengono assunte da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo della struttura superiore e quelle dei Collegi carenti vengono assunte dal corrispondente Collegio della struttura superiore, fino alla scadenza del mandato triennale, se a tale termine mancano meno di dodici mesi.
17.6 - Se alla scadenza del mandato triennale manca più di un anno, l'assemblea annuale sarà convocata anche per la elezione dell'organo decaduto. I membri così eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato ordinario triennale.
17.7 - La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Amministratore non può essere ricoperta nella medesima struttura associativa per più di due mandati consecutivi, salvo che nelle strutture con meno di cinquecento soci.
17.8 - Ai fini di cui al comma precedente, non entra nel computo il periodo in cui la carica è stata ricoperta a seguito di cooptazione o di sostituzione. La volontaria dimissione non costituisce interruzione della continuità.
17.9 - Allo stesso livello il socio può ricoprire una sola carica.
17.10 - I membri del Collegio Sindacale non possono far parte del Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore nè possono, in ogni caso, esercitare la propria attività in strutture nelle quali ricoprono una qualsiasi carica associativa.
In tale ultima ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente.
17.11 - La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Probiviri della struttura sia immediatamente superiore sia immediatamente inferiore, nonchè di membro del Consiglio Direttivo della struttura immediatamente inferiore.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono in ogni caso esercitare la propria attività in controversie ove sono interessate le strutture associative di appartenenza sia in quelle ove svolgono attività dirigenziale, sindacale o giurisdizionale.
In tale ipotesi vengono sostituiti da un membro supplente.
17.12 - Si ha in ogni caso incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia, di affari, di lavoro e di ogni altro genere, che siano in contrasto con gli interessi dell'associazione.
17.13 - I membri eletti alle cariche sociali possono essere dichiarati decaduti dalla struttura che ha provveduto alla elezione. In tale ipotesi, la struttura che ha deliberato la decadenza deve provvedere alla elezione per la sostituzione dei membri decaduti. I soci così eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato triennale ordinario.
17.14 - Nella ipotesi di parità di voti, risulta eletto alla carica il socio con la maggiore anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità, il socio con il maggior numero di donazioni e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età.
17.15 - Le attività prestate dal socio in relazione alla carica ed alla funzione ricoperte sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, con esclusione di compensi sotto qualsiasi forma o di indennizzi per mancato guadagno. 

Art. 18 - FUNZIONI DI CONTROLLO18.1 - Gli organi associativi hanno la facoltà di esercitare il controllo unicamente sulla attività delle strutture immediatamente inferiori.
18.2 - Al fine di consentire i controlli di cui al precedente comma, gli organi della struttura controllanda devono consentire l'accesso a tutti i registri ed a tutti i documenti, nonchè evadere ogni richiesta di copie e di informazioni.
18.3 - Nella ipotesi di omessa evasione delle richieste di cui al comma precedente, l'organo superiore può predisporre l'invio di propri incaricati presso la struttura controllanda per la acquisizione dei documenti e delle informazioni.
18.4 - Qualora la struttura competente ad esercitare il controllo non vi provveda, tale attività viene esercitata - in via surrogatoria e nell'ordine - dalle strutture superiori.
18.5 - Gli organi della struttura nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 dello statuto, hanno la facoltà di chiedere a qualsiasi struttura associativa la trasmissione, entro un termine fissato, di notizie, informazioni, atti e documenti.
18.6 - Gli eventuali rilievi, motivati, devono contenere l'indicazione del termine entro il quale gli organi della struttura controllata devono regolarizzare la posizione oggetto del rilievo.
18.7 - Qualora la struttura controllata non provveda nel termine fissato, il Consiglio Direttivo della struttura superiore vi provvede in via surrogatoria.
18.8 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato avanti al collegio dei probiviri.
18.9 - Qualora l'organo della struttura inferiore non ottemperi al provvedimento della struttura superiore o non impugni il provvedimento avanti al Collegio dei probiviri, è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo della struttura superiore. Con tale delibera viene altresì nominato un Commissario per la ordinaria amministrazione, ai sensi del V e VI comma dell'art. 17 del regolamento.
18.10 - Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il Consiglio Direttivo della struttura controllante può chiedere al Collegio dei probiviri competente a norma dell'art. 15, l'emissione di un provvedimento urgente di natura cautelare. Il Collegio provvede nel termine di 10 giorni dalla richiesta.
18.11 - Il Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo, ha la facoltà di emettere nei confronti degli organi di ogni struttura associativa - in caso di necessità ed urgenza - provvedimenti di natura cautelare, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale, a tutti gli organi della struttura interessata nonché al Consiglio Direttivo della struttura superiore.
18.12 - Il provvedimento di cui al precedente comma può essere impugnato avanti al Collegio nazionale dei probiviri, a norma dell'art. 15 del regolamento. 

Art. 19 - RAPPORTI CON GLI ORGANI PUBBLICI19.1 - I rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, in particolare nel settore della sanità, devono essere intrattenuti dalle strutture associative di pari livello territorialmente competenti.
19.2 - Il consiglio Direttivo della struttura territorialmente competente provvede alla nomina dei rappresentanti dell'associazione nell'ambito degli organismi previsti dalla legge o dalle convenzioni.
19.3 - Nella ipotesi che più strutture associative territoriali siano interessate alla attività di cui al capoverso precedente, vi provvede il Consiglio Direttivo della struttura superiore, sentiti i Consigli Direttivi delle strutture inferiori. 

Art. 20 - COMPETENZE REGIONALI20.1 - Le strutture regionali godono di piena autonomia normativa, amministrativa e gestionale.
20.2 - Le normative regionali e le modifiche alle stesse devono essere comunicate in copia conforme alla sede nazionale, unitamente all'estratto della delibera dell'assemblea straordinaria che le ha approvate.
20.3 - L'Esecutivo Nazionale, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione, deve deliberare il giudizio di conformità delle norme regionali a quelle dello Statuto e del Regolamento, o comunicare al Consiglio Regionale interessato i rilievi.
20.4 - Il silenzio, nel termine di cui al precedente comma, equivale ad assenso.
20.5 - L'Esecutivo nazionale ha peraltro, in ogni momento, la facoltà di formulare rilievi alle norme regionali.
20.6 - Se l'AVIS Regionale interessata non provvede in conformità in occasione della prima assemblea regionale, o questa non vi si adegua, l'Esecutivo Nazionale investe della controversia il Collegio nazionale dei probiviri, che si deve pronunciare nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei ricorso, salvo motivata proroga di egual termine.
20.7 - Avverso la decisione del Collegio è ammesso il ricorso al Giurì Nazionale, che deve pronunciarsi nel medesimo termine di cui al precedente comma.
20.8 - Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di conformità dell'Esecutivo nazionale o il passaggio in giudicato della decisione dell'organo giurisdizionale.
20.9 - Le altre associazioni del volontariato del sangue, rette da norme compatibili con quelle di legge e dello Statuto dell'AVIS, possono concordare con la struttura avisina regionale le modalità di rapporti di collaborazione nel comune interesse.
20.10 - Nella ipotesi di cui al II comma dell'art. 5 dello Statuto, la struttura regionale territorialmente competente può associare le altre organizzazioni del volontariato per almeno tre anni consecutivi ed impegnarsi, comunque, al versamento delle quote associative a favore dell'AVIS Nazionale per un termine analogo.
20.11 - Le normative regionali devono prevedere la modalità dell'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti delle strutture avisine, ai sensi dell'art. 24, IV comma, della legge 241/90. 

Art. 21 - AUTONOMIE PERIFERICHE21.1 - Le strutture associative, con la più ampia autonomia sancita dallo Statuto, deliberano i propri bilanci, adottano i provvedimenti necessari alla propria attività ed al proprio funzionamento, nominano i propri rappresentanti, intrattengono rapporti con gli organi e gli uffici della Pubblica Amministrazione al proprio livello e, conseguentemente, sono pienamente autonome sul piano sostanziale e processuale.
21.2 - L'assunzione di obbligazioni senza l'osservanza delle norme di Legge, di Statuto e di Regolamento - rilevata dal Collegio sindacale o dall'Autorità giudiziaria - comporta, nella ipotesi di dolo o colpa grave, la decadenza dalla carica dei Consiglieri che le hanno deliberate e dei sindaci che vi hanno eventualmente concorso.
21.3 - Il Presidente del Consiglio Direttivo della struttura superiore, su parere conforme dell'Esecutivo nazionale, ha facoltà di procedere giudizialmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento del danno subito dalla struttura interessata.
21.4 - Le strutture regionali, provinciali od equipollenti e di base hanno la facoltà di richiedere singolarmente l'erezione in persona giuridica privata e l'iscrizione nei registri tenuti dalla Pubblica Amministrazione. 

Art. 22 - BENEMERENZE22.1 - Le benemerenze sono di unica foggia in tutta l'Associazione.
22.2 - Le loro caratteristiche sono determinate dall'Assemblea Nazionale.
22.3 - Esse vengono attribuite in base a criteri unitari approvati dall'Assemblea, che tengono prevalentemente conto della fedeltà all'A.V.I.S.
22.4 - In attesa di tali decisioni, esse continuano ad attribuirsi in base ai seguenti criteri: 

    diploma di benemerenza a chi ha compiuto 8 donazioni; 

    diploma con medaglia di bronzo a chi ha compiuto 16 donazioni; 

    diploma con medaglia d'argento a chi ha compiuto 24 donazioni; 

    diploma con medaglia d'oro a chi ha compiuto 50 donazioni; 

    diploma con distintivo d'oro con fronde a chi ha compiuto 75 donazioni; 

    diploma con croce d'oro a chi ha compiuto 100 donazioni.

22.5 - I Consigli Direttivi delle A.V.I.S. Comunali possono infine assegnare ai soci i seguenti distintivi: 

    goccia di bronzo, dopo 10 anni di iscrizione all'A.V.I.S.; 

    goccia d'argento, dopo 20 anni di iscrizione all'A.V.I.S.; 

    goccia d'oro, dopo 30 anni di iscrizione all'A.V.I.S., a testimonianza della fedeltà che gli stessi abbiano dimostrato per l'Associazione ed il conseguimento dei fini sociali.

22.6 - La foggia delle benemerenze è conforme ai modelli deliberati dal Consiglio Nazionale. 

Art. 23 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE23.1 - Ogni struttura associativa deve tenere i registri contabili obbligatori ed il libro degli inventari.
23.2 - Tutti i movimenti contabili devono essere disposti dall'Amministratore e supportati dai documenti giustificativi.
23.3 - I rapporti di conto corrente e il deposito di denaro, bancari o postali, possono portare la firma disgiunta del Presidente o di un suo delegato e di almeno un membro dell'Esecutivo o del Consiglio.
23.4 - Le strutture periferiche devono predisporre i bilanci preventivo e consuntivo secondo le direttive emanate dal Consiglio Regionale.
23.5 - La specificazione dei movimenti contabili deve risultare da riepiloghi allegati al bilancio consuntivo.
23.6 - Ogni socio ha diritto di esaminare i registri ed i libri contabili della struttura di base a cui appartiene. Le normative regionali determinano le modalità con le quali il socio può esercitare tale diritto.
23.7 - I bilanci consuntivo e preventivo ed il verbale della relativa deliberazione assembleare devono essere inviati in copia alla struttura superiore entro dieci giorni dalla data dell'assemblea.
23.8 - Gli esercizi finanziari delle strutture associative si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 24 - COMITATO MEDICO NAZIONALE - NORME SANITARIE24.1 - Le disposizioni in materia sanitaria deliberate dalle strutture associative devono avere il fine principale di tutelare la salute del donatore e quella del ricevente nonché di realizzare il corretto impiego di tutto il sangue disponibile.
24.2 - Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento dei compiti in materia sanitaria previsti dall'art. 6 dello Statuto nomina un Comitato Medico nazionale, i cui membri possono essere scelti oltre che fra i soci, anche fra esperti esterni all'Associazione.
24.3 - Il Comitato Medico Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale o da un suo delegato, svolge i compiti affidatigli ed elabora studi, strategie e suggerimenti in materia sanitaria.
24.4 - Ogni struttura associativa deve nominare un Direttore Sanitario che, gratuitamente e volontariamente ovvero a titolo oneroso, presti la propria opera nell'ambito della struttura medesima.
24.5 - Più strutture possono usufruire delle prestazioni del medesimo direttore sanitario.
24.6 - Le strutture intermedie, provinciali e regionali o equipollenti, possono nominare un Comitato Medico.
24.7 - Le disposizioni - che non comportano assunzione di nuove ed ulteriori spese a carico delle strutture associative - del Comitato Medico Nazionale possono essere rese esecutive con delibera dell'Esecutivo Nazionale. 

Art. 25 - COMITATO ELETTORALE25.1 - L'Assemblea Nazionale, qualora vi sia all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, subito dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza nomina, fra i presenti che non siano candidati, il Comitato elettorale, determinandone il numero dei componenti.
25.2 - La funzione di membro del comitato elettorale è incompatibile con qualunque altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
25.3 - Il Comitato Elettorale inizia immediatamente la propria attività e: 

    nomina nel proprio seno il presidente ed il segretario; 

    accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti; 

    verifica il diritto alla votazione di ciascun elettore sulla base della documentazione ricevuta ed elaborata dalla Segreteria Nazionale e dalla Verifica Poteri.

25.4 - In funzione di seggio elettorale il Comitato: 

    convalida, le schede elettorali; 

    disciplina le operazioni di voto; 

    decide su ogni contestazione e controversia

fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'assemblea da parte dell'interessato; 

    procede allo spoglio; 

    proclama l'esito delle elezioni.

Delle operazioni del Comitato elettorale viene redatto un verbale, sottoscritto da tutti i suoi membri.
Il Presidente del Comitato elettorale, entro trenta giorni dal voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo.
Di ogni adunanza il Presidente del Comitato Elettorale redige un verbale che consegna in originale al Presidente dell'organo neo-eletto.
La competenza e le funzioni del Presidente del Comitato Elettorale cessano al momento della nomina del Presidente dell'organo eletto.
25.5 - Le normative regionali determinano le modalità ed i termini di presentazione delle candidature alle cariche sociali, nonché dello svolgimento delle operazioni di votazione.
Queste ultime non potranno svolgersi prima dell'inizio delle attività assembleari ed oltre il termine di 15 gg. dallo svolgimento di tali attività. 

Art. 26 - REGOLAMENTOLe norme di attuazione dello Statuto sono deliberate dalla Assemblea Nazionale ordinaria.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, viene fatto rinvio alle norme di legge e dello Statuto.