Art.11 - DELEGATI11.1
- Tutte le assemblee, ad esclusione di quelle delle A.V.I.S. di base e salvo, per queste
ultime, il disposto dell'art. 7.3 che precede, sono formate da delegati nominati dalle
assemblee delle strutture inferiori.
11.2 - I delegati sono determinati in base al numero dei soci aventi i requisiti di cui
all'art. 5 che precede; fermo restando che tale numero non potrà mai superare di oltre un
terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento ne essere inferiore al
terzo di tale numero.
11.3 - La regolare posizione dei delegati è accertata, ad ogni livello, dalla Commissione
Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle strutture inferiori ed
attestante la regolare designazione dei delegati, il numero dei soci al 31 dicembre
dellanno precedente e lavvenuto pagamento delle previste quote associative.
In difetto tali delegati perdono il diritto al voto.
11.4 - In difetto tali delegati interessati perdono il diritto di voto.
11.5 - È compito della Commissione Verifica Poteri convocare, se del caso, i responsabili
delle A.V.I.S. che hanno posizioni anomale.
Eventuali contrasti tra le A.V.I.S. interessate e la Commissione Verifica Poteri debbono
essere, da quest'ultima, segnalati in tempo utile all'assemblea, che delibera in merito a
maggioranza.
Art. 12 - ASSEMBLEA
NAZIONALE 12.1 - La sede dell'Assemblea Nazionale è stabilita dal Consiglio
Nazionale. 12.2 - Il relativo avviso di convocazione deve essere spedito entro la fine di
marzo per lettera raccomandata alle A.V.I.S. Regionali accompagnato dalla bozza della
relazione, dal bilancio dell'anno precedente, dal preventivo e da ogni altro documento
necessario ad un completo dibattito.
12.3 - Quando l'Assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche, l'avviso di
convocazione, con la sola indicazione dei principali temi da dibattere deve essere spedito
entro il 31 dicembre precedente mentre la bozza di relazione, il bilancio dell'anno
precedente, ed il bilancio triennale di previsione con il relativo programma operativo
devono essere spediti alle A.V.I.S. Regionali entro la fine di marzo.
12.4 - Le A.V.I.S. Regionali trasmettono tali documenti alle A.V.I.S. di base per il
tramite delle A.V.I.S. Provinciali o delle altre strutture consimili esistenti.
12.5 - Le A.V.I.S. Regionali o, in mancanza, quelle di livello inferiore, devono far
pervenire alla segreteria della Sede Nazionale, almeno 15 giorni prima della data
dell'Assemblea, copia del verbale dellAssemblea del proprio livello (contenente, fra
laltro, i dati anagrafici dei delegati designati) copia del verbale della
Commissione Verifica Poteri (attestante, fra laltro, il numero dei soci al 31
dicembre dellanno precedente ed il numero delle donazioni fate con riferimento
allanno precedente), copia della relazione associativa e dei bilanci approvati
dallAssemblea e documentazione attestante lavvenuto versamento delle previste
quote associative.
12.6 - La Segreteria Nazionale provvede in tempo utile a sottoporre la documentazione
pervenutale alla Commissione Verifica Poteri.
12.7 - La Commissione Verifica Poteri è nominata dall'Assemblea Nazionale, in numero di 5
(cinque) membri più 5 (cinque) supplenti scelti fra una rosa di nominativi indicati dai
capi delegazione e durerà in carica per un triennio.
A parità di voto si terrà conto della anzianità di iscrizione all'AVIS.
12.8 - Essa sarà convocata per l'espletamento dell'incarico demandatole dal Segretario
Nazionale.
12.9 - Le quote associative di spettanza della Sede Nazionale sono stabilite
dall'Assemblea Nazionale per il triennio e vengono versate, esclusivamente per il tramite
delle A.V.I.S. Regionali - od in loro mancanza dagli organismi inferiori - in unica
soluzione ovvero in due rate eguali, la prima scadente il 30 aprile e la seconda il 30
ottobre di ciascun anno.
In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute, decorrono gli interessi di legge.
12.10 - Le quote associative sono stabilite in unica misura e in relazione dei numero dei
Soci calcolato come previsto all'art. 11, comma 2.
12.11 - La presentazione dei bilanci consuntivi deve essere completata dalla relazione del
Consiglio che illustri la gestione svolta; entrambi i documenti formano un unico atto e
sono oggetto di una unica votazione.
12.12 - In caso di decadenza del Consiglio Nazionale per delibera dell'Assemblea o per la
mancata approvazione del bilancio si applicano gli artt. 10.10 e 10.11 dello Statuto.
12.13 - La Presidenza dell'Assemblea Nazionale determinerà il numero ed il tempo di
ciascun intervento.
Art. 13 - CONSIGLIO
NAZIONALE ED ESECUTIVO13.1 - I Consiglieri Nazionali sono 45 e vengono designati
dalle Assemblee Regionali.
13.2 - I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle A.V.I.S. Regionali applicando
il metodo dHonts e cioè dividendo il numero dei soci di ogni A.V.I.S. Regionale per
1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo,
quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le A.V.I.S. Regionali, i più alti fino
allassegnazione di tutti i Consiglieri.
Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dallart. 13 secondo comma dello
Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole
A.V.I.S. Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi
nellassegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole
A.V.I.S. Regionali.
13.3 - Eventuali rinunce da parte di un'A.V.I.S. Regionale, ad uno o più Consiglieri ad
essa spettanti, non danno diritto ad incrementare il numero dei Consiglieri spettanti alle
altre A.V.I.S. Regionali. In tal caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 13.1, il
numero degli stessi si ridurrà corrispondentemente.
13.4 - I supplenti vengono designati dalle A.V.I.S. Regionali in numero adeguato alla
propria rappresentanza.
13.5 - I candidati alle cariche nazionali debbono essere proposti dall'Assemblea
dell'A.V.I.S. di base cui sono iscritti, o approvati, se eletti, dall'Assemblea di base
dell'anno successivo. Ove manchi tale approvazione l'eletto decade.
13.6 - Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) riunioni
consecutive, decade dall'incarico.
13.7 - Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo; li convoca e
ne fissa gli o.d.g.
13.8 - Il Presidente coordina le attività del Consiglio e dell'Esecutivo; convoca
l'Assemblea Nazionale.
13.9 - I Vice Presidenti collaborano con il Presidente. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario.
13.10 - Il Segretario dirige e controlla il funzionamento degli uffici di segreteria,
impartisce le disposizioni al personale dipendente per l'attuazione delle delibere del
Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo
del personale per i dipendenti e propone all'Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.
Procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta.
13.11 - L'Amministratore sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative della
sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi; coordina i dati
amministrativi pervenuti dalle A.V.I.S. Regionali ed assimilate.
13.12 - Il Consiglio Nazionale determina, nella sua prima riunione, le aree dipartimentali
che compongono l'Esecutivo e procede a delegare allo stesso i compiti che riterrà di
affidargli.
13.13 - Per espletare i compiti loro affidati, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo si
avvalgono di un Comitato Medico, designato dal Consiglio, a cui affidano di volta in volta
incarichi specifici diretti alla verifica dell'operato dei servizi tecnici nella cui
gestione l'Associazione è interessata.
13.14 - Il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo si avvalgono di esperti esterni quando se ne
ravvisi l'opportunità.
13.15 - Le A.V.I.S. che, nei limiti temporali e operativi in cui ciò sarà consentito
dalle norme vigenti, intendono trasferire unità di sangue in altre Regioni, oltre ad
ottenere le autorizzazioni previste dalle stesse leggi, devono ottenere l'autorizzazione
delle A.V.I.S. Regionali di origine e di destinazione.
13.16 - L'eventuale rifiuto deve essere motivato e sottoposto al giudizio del Consiglio
Nazionale. Le modalità essenziali di tale trasferimento, in particolare per quanto
attiene ai quantitativi ed ai rimborsi, devono essere comunicate al Consiglio Nazionale
per il tramite delle A.V.I.S. Regionali interessate.
Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza da comunicarsi al più presto.
13.17 - Il Consiglio Nazionale o il Consigliere cui sia affidato il coordinamento
regionale convoca almeno due volte all'anno, in riunione collegiale, i Presidenti delle
A.V.I.S. Regionali regolarmente costituite, a cui sottopone quanto ritiene utile per un
proficuo scambio di idee ed esperienze associative.
13.18 - I Presidenti Regionali devono inoltre essere convocati quando lo richiedano almeno
5 (cinque) Consigli Regionali, indicandone gli argomenti. I pareri espressi, singolarmente
o collegialmente, dai Presidenti Regionali hanno carattere informativo e consultivo;
debbono essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo per opportuna informazione e
per l'assunzione di eventuali delibere.
13.19 - Qualora dovessero venire prese decisioni su scelte operative o progetti
comportanti spese non comprese nel bilancio preventivo approvato in sede assembleare, deve
essere acquisito il parere obbligatorio dei Presidenti Regionali.
13.20 - In tale caso, ciascun Presidente Regionale partecipa alle decisioni con un numero
di voti pari al numero dei soci denunciati al 31 dicembre dell'anno precedente nella
propria Regione.
13.21 - In via ordinaria, il consiglio Nazionale si riunisce 3 (tre) volte in un anno: la
prima dopo l'Assemblea, per deliberare i programmi generali, gli impegni di spesa e le
deleghe all'Esecutivo; una seconda, di controllo, nel corso dell'anno compreso tra le due
Assemblee; una terza, di verifica, prima dell'Assemblea successiva. Si riunisce inoltre
ogni volta che il Presidente o l'Esecutivo lo ritenga necessario oppure quando lo richieda
un quarto dei Consiglieri.
13.22 - Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la discussione di argomenti da lui
proposti. A tal fine, dovrà indirizzare al Presidente una richiesta di inserimento di
tali argomenti nell'o.d.g.
13.23 - Il Presidente, compatibilmente con le altre materie da discutere e con le relative
urgenze, inserisce l'argomento nell'o.d.g. della prima riunione di Consiglio o, al più
tardi, di quella successiva.
Art. 14 - COLLEGIO DEI
SINDACI14.1 - I primi tre fra gli eletti assumono la carica di sindaco effettivo,
gli altri due di supplente.
14.2 - Al suo insediamento il Collegio elegge - scegliendolo fra i tre membri effettivi -
il Presidente.
14.3 - I sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell'Esecutivo.
14.4 - Ciascun sindaco effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo
della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi del Consiglio
Direttivo della struttura di appartenenza.
14.5 - Il Presidente deve convocare il collegio almeno ogni novanta giorni per un
controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la
facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
14.6 - Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal
Consiglio Direttivo, consuntivo prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale
espone la propria relazione.
14.7 - Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va
inviata al proprio Consiglio Direttivo nonché al Collegio dei Sindaci della struttura
superiore.
14.8 - I Sindaci hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, oltre che
al Consiglio Direttivo della propria struttura ed all'Assemblea, anche al Consiglio
Direttivo ed al Collegio Sindacale della struttura superiore.
14.9 - E' facoltà del Collegio inviare copia dei verbali delle adunanze al Collegio dei
Probiviri della propria struttura.
14.10 - Nella ipotesi di gravi inadempienze, il collegio dei Sindaci può adire
direttamente il Collegio dei Probiviri competente per la richiesta di urgenti
provvedimenti cautelari. 14.11 - Alle attività del Collegio sindacale si applicano le
norme dettate in proposito, dal Codice Civile.
Art. 15 - COLLEGIO DEI
PROBIVIRI15.1 - Al suo insediamento, il Collegio elegge, scegliendolo fra gli
effettivi, il Presidente. 15.2 - I primi tre fra gli assumono la carica di membro
effettivo, gli altri due di supplente. 15.3 - La competenza a conoscere della controversia
spetta:
1) Nel caso di controversia tra soci:
1.1) se i soci non rivestono cariche o rivestono cariche allo stesso livello;
1.1.1) ove appartengano alla stessa struttura, al Collegio della medesima struttura;
1.1.2) ove appartengano a strutture diverse, al Collegio della struttura del convenuto.
2) Nel caso di controversie tra strutture:
2.1) ove siano coinvolte una o più strutture regionali, al collegio Nazionale;
2.2) ove ciano coinvolte una o più strutture provinciali, al Collegio della Regionale di
appartenenza se comune ovvero al Collegio Regionale della parte convenuta;
2.3) ove siano coinvolte solo strutture comunali, al Collegio della Provinciale di
appartenenza se comune ovvero al Collegio Provinciale della parte convenuta.
3) Nel caso di controversia tra soci e strutture:
3.1) se tra un socio e gli organi della propria AVIS di base, al Collegio dell'AVIS di
base;
3.2) se tra un socio e gli organi di un'altra AVIS di base, al Collegio dell'AVIS di base
del socio;
3.3) se tra un socio e gli organi di una AVIS di livello superiore, al Collegio di pari
livello avente competenze sul territorio del socio;
3.4) se tra un titolare di cariche e gli organi della propria struttura, al Collegio del
livello immediatamente superiore;
3.5) se tra un titolare di cariche e gli organi di un'altra struttura, al Collegio
dell'AVIS del livello immediatamente superiore avente competenza sul territorio del
titolare di cariche; 3.6) se tra un titolare di cariche e gli organi di un livello
superiore, al Collegio di tale livello ove comune, al Collegio del corrispondente livello
del territorio del titolare di cariche se diverso.
4) Nel caso di procedimenti disciplinari, ove non rientranti nella casistica sopra
riportata:
4.1) nei confronti di un socio, al Collegio della sua AVIS di base;
4.2) nei confronti di un titolare di cariche, al Collegio del livello corrispondente della
carica più alta ricoperta dal medesimo.
15.4 - Il ricorso ha forma scritta e deve
essere sempre sottoscritto personalmente dalla parte e presentato - corredato di tutti i
mezzi di prova - al Collegio competente entro il termine perentorio di novanta giorni dal
fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. Non costituisce nullità la
presentazione del ricorso avanti ad un Collegio incompetente, che, d'ufficio, provvederà
alla trasmissione degli atti e dei documenti al collegio competente.
15.5 - Sul conflitto di competenza decide il Giurì.
15.6 - Il Presidente, ricevuto il ricorso, provvede alla convocazione del Collegio,
integrandolo, all'occorrenza con un supplente e nomina - se ritiene di non stenderlo
personalmente - un segretario per la redazione del verbale.
15.7 - Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e con l'assistenza, se lo
ritiene, di uno o più difensori di fiducia sia a mezzo di procuratore con delega scritta
anche a margine od in calce al ricorso.
15.8 - Il Collegio, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, non è legato a
formalità di rito e decide secondo equità. Deve tuttavia:
consentire il più ampio contraddittorio;
esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione, il cui verbale, sottoscritto dalle parti e controfirmato dai giudicanti,
tiene luogo della decisione e non è soggetto ad impugnazione;
motivare la decisione;
comunicare alle parti la decisione.
15.9 - Di ogni riunione del Collegio deve
essere redatto un verbale, sottoscritto dai giudicanti e, se estraneo al Collegio, dal
Segretario verbalizzante.
15.10 - La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni - salvo proroga
giustificata - e comunicata, a cura del Presidente con lettera raccomandata A/R, entro i
quindici giorni successivi alle parti ed ai loro eventuali difensori.
15.11 - La decisione deve contenere l'indicazione dell'organo associativo che ha l'obbligo
di porre la stessa in esecuzione. In difetto, vi provvede in via surrogatoria il Consiglio
Direttivo della struttura immediatamente superiore.
15.12 - L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta, mediante
deposito del ricorso avanti il collegio dei Probiviri della struttura superiore e
comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione.
15.13 - L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione. Il Collegio d'appello ha
facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere provvedimenti cautelari in
via provvisoria in attesa della decisione definitiva.
15.14 - Nel giudizio di appello si applicano le medesime norme di procedura del giudizio
di primo grado.
15.15 - Le sanzioni sono costituite dalla:
censura scritta;
sospensione, per un periodo non inferiore
a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di
socio. Pendente il periodo di sospensione, il socio perde tutti i diritti sociali, salvo
quello di effettuare la donazione. Al socio titolare di carica è altresì inibita
l'attività inerente alla carica stessa per tutto il periodo della sospensione. Il socio
sospeso per decisione passata in giudicato può essere candidato alle cariche sociali
solamente dopo che la sanzione sia stata scontata o revocata.
espulsione dalla associazione, che priva
il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della
tessera.
15.16 - Il socio espulso, decorsi almeno
cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso
nell'associazione, previo parere favorevole della struttura di base cui si rivolge per la
riammissione, con provvedimento del Presidente nazionale.
15.17 - Il Segretario nazionale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da
comunicazione, a richiesta motivata, agli organi associativi.
15.18 - Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità della violazione commessa ed
alla entità del discredito subito dalla associazione, fatto salvo in ogni caso, il
diritto della struttura lesa al risarcimento del danno subito.
15.19 - Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri competente. Nei casi di
particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'AVIS di appartenenza, nel
deferire il Socio al Collegio dei Probiviri, può contestualmente disporne la sospensione
cautelare. Tale sospensione cautelare deve essere confermata dal Collegio dei Probiviri
nei 20 giorni dal deferimento.
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