Il Regolamento di attuazione

Approvato il 28 Maggio 1994 in occasione della 58a Assemblea Nazionale in Rende (COSENZA)


 

Art.   1 Costituzione - Denominazione - Sede Art. 14 Collegio dei Sindaci
Art.   2 Dono del sangue Art. 15 Collegio dei Probiviri
Art.   3 Natura Art. 16 Giurì Nazionale
Art.   4 Scopi Art 17 Cariche
Art.   5 Soci Art. 18 Funzioni di controllo
Art.   6 Attività Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici
Art.   7 Strutture Art. 20 Competenze regionali
Art.   8 Organi Art. 21 Autonomie periferiche
Art.   9 Costituzione e scioglimento Art. 22 Benemerenze
Art. 10 Assemblee Art. 23 Patrimonio
Art. 11 Delegati Art. 24 Statuto
Art. 12 Assemblea Nazionale Art. 25 Comitato Elettorale
Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo Art. 26  Regolamento

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE1.1 - L'A.V.I.S. è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 a Milano dal Dott. Vittorio Formentano. Le modifiche statutarie succedutesi nel tempo hanno adeguato l'Associazione alle nuove esigenze senza interromperne la continuità.
1.2 - Essa ha attualmente sede in Milano - Via Livigno n° 3 ed Ufficio di rappresentanza in Roma, Via Imperia n° 1.
1.3 - Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Nazionale senza che ciò comporti modifica regolamentare. 

Art. 2 - DONO DEL SANGUE2.1 - Il Volontario del sangue deve: 

  1. rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate; 

    evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate; 

    fare capo, per le donazioni, esclusivamente all'AVIS in cui è iscritto, salve eccezioni determinate da causa di forza maggiore da segnalare, comunque, all'AVIS di appartenenza; 

    fornire al personale medico dati anamnestici veritieri; 

    osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dal medici responsabili in ordine all'ammissibilità alle donazioni di sangue, alla loro periodicità ed alle visite di controllo; 

    comunicare le variazioni di indirizzo e telefono all'AVIS di appartenenza.

Art. 3 - NATURA3.1 - L'AVIS non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni: è fatto divieto a chiunque di utilizzarne il nome, i servizi e le strutture per scopi che non siano quelli associativi. Del pari, gli iscritti all'AVIS non possono avvalersi della loro posizione all'interno dell'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.
3.2 - In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è vincolante e deve essere rispettata da tutti.
3.3 - La foggia del distintivo e del labaro, la tessera di iscrizione e gli elementi grafici di identificazione dell'A.V.I.S., sono fissati dal Consiglio Nazionale per tutta l'Associazione.
3.4 - L’eventuale utilizzo di tessere diverse per forme e materiale, deve essere preventivamente autorizzato dall’Esecutivo Nazionale. 

Art. 4 - SCOPI4.1 - Oltre ai compiti attribuiti dalla Legge 20 febbraio 1950, N° 49, l'A.V.I.S. svolge a tutti i livelli le attività gestionali ed operative ad esso demandate dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti competenti, sia direttamente che attraverso la stipula di idonee convenzioni. 

Art. 5 - SOCI5.1 - L'iscrizione all'A.V.I.S. deve essere richiesta per iscritto.
5.2 - La periodicità delle donazioni di sangue è stabilita per ciascun donatore dai sanitari responsabili, nel rispetto delle leggi vigenti.
5.3 - Chi cessa di donare il sangue senza giustificato motivo e non partecipa con continuità all’attività associativa, viene depennato dopo due anni dall’ultima donazione.
5.4 - Le donazioni effettuate presso altre Associazioni, o comunque prima dell'iscrizione all'A.V.I.S. sono valide ad ogni fine associativo purchè documentate e prestate nel rispetto dei limiti di legge.
5.5 - La revisione degli elenchi degli iscritti deve essere effettuata dal competente Consiglio Direttivo ogni anno, in corrispondenza con la convocazione dell'Assemblea e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
5.6 - Ci si può iscrivere ad una sola A.V.I.S. di base scelta fra quella esistente nel luogo di abituale dimora e quella del luogo in cui il donatore presta la propria attività.
5.7 - Nel caso non esista un'A.V.I.S. nella località sopra indicata, la scelta deve ricadere su una località ove opera l'Associazione. La successiva costituzione di un'AVIS di base in detta località non comporta l'obbligo di trasferimento alla stessa.
5.8 - Le modificazioni della abituale dimora o del luogo di lavoro, successive all'iscrizione, non comportano l'obbligo di trasferimento alla diversa struttura di base territorialmente competente.
5.9 - Chi non effettua donazioni, ma esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, acquista la qualifica di Socio Collaboratore su delibera del Consiglio Direttivo competente.
5.10 - L'elettorato attivo e passivo spetta ai Soci Donatori a far tempo dalla seconda donazione ed ai Soci Collaboratori un anno dopo la delibera del Consiglio Direttivo citata nel comma precedente.
5.11 - Ogni struttura può inoltre istituire le categorie di: affiliato onorario e affiliato sostenitore per coloro che si siano resi benemeriti all'Associazione.
5.12 - Tali categorie non comportano l'acquisizione dell'elettorato attivo e passivo; fermo tale limite, ciascuna struttura potrà autonomamente determinare le prerogative da attribuire agli appartenenti alle dette categorie.
5.13 - L'attribuzione delle qualifiche di affiliato è valida nel solo ambito territoriale della struttura che l'ha conferita.
5.14 - Le persone cui sono state attribuite tali qualifiche, non entrano nei conteggi volti a determinare il numero dei soci in forza a ciascuna struttura di base ed i diritti e doveri a tale numero collegati. 

Art. 6 - ATTIVITA'6.1 - È compito primario dell'A.V.I.S. di ottenere l'iscrizione di un numero di donatori adeguato alle necessità nazionali e di fare in modo che tutto il sangue disponibile venga prelevato ed utilizzato proficuamente; tutte le iniziative che l'A.V.I.S. adotta devono essere rivolte a questa finalità.
6.2 - Le A.V.I.S. che operano a livello superiore a quello di base devono favorire la costituzione di strutture associative nel territorio di rispettiva competenza.
6.3 - L'opera di proselitismo e propaganda deve essere svolta, ad ogni livello, con pieno rispetto dell'etica associativa e non deve essere in contrasto con le direttive e le linee generali di politica associativa debitamente adottate.
6.4 - Ogni struttura associativa ha la facoltà di editare periodici e fogli illustrativi, nel rispetto ed ai fini di quanto indicato negli articoli 4 e 6 dello Statuto. 

Art. 7 - STRUTTURE7.1 - Per AVIS di base si intende la struttura associativa a diretto contatto con il territorio. Ad essa spettano l'accoglimento delle domande di iscrizione dei soci donatori, la nomina dei soci collaboratori ed il riconoscimento della qualifica di affiliato.
7.2 - L'AVIS di base ha solitamente dimensioni corrispondenti al territorio di un Comune: può inoltre operare sul territorio di più Comuni ovvero su una parte del territorio di un singolo Comune.
7.3 - Dove le A.V.I.S. di base siano di dimensioni inferiori a quella comunale, le norme regionali determineranno la suddivisione delle competenze tra l'A.V.I.S. Comunale ed i Consigli Direttivi di tali AVIS. Le relative assemblee comunali possono essere assemblee di delegati.
7.4 - Le altre strutture associative previste dall'art. 7.2 dello Statuto, ad esclusione di quelle di dimensioni inferiori al territorio del Comune, possono essere istituite tanto su di un territorio inferiore a quello provinciale che superiore e costituiscono un livello di promozione e coordinamento sia integrativo che sostitutivo di quello rappresentato dalle AVIS provinciali.
7.5 - Su delibera del Consiglio Nazionale possono essere create strutture A.V.I.S. all'estero. In tale caso, il medesimo Consiglio determina le modalità operative e di partecipazione alla vita associativa di dette strutture.
7.6 - Le AVIS Provinciali di Trento e di Bolzano nonché l'AVIS Svizzera sono considerate a tutti gli effetti come AVIS regionali.
7.7 - Le strutture regionali e provinciali delle AVIS operanti all'estero o in territori a Statuto speciale si adeguano all'ordinamento locale, fermo il rispetto dei valori etici fondamentali dell'AVIS. 

Art. 8 - ORGANI8.1 - Tutti i Consigli Direttivi nominano nel proprio seno un Presidente, uno o due Vice Presidenti, determinando, in tal caso, a quale di essi spetti la funzione di vicario del Presidente, un Segretario ed un Amministratore; possono anche attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici, determinandone le competenze. Questi formano l'esecutivo.
8.2 - L'Esecutivo Nazionale non può essere composto da più di 9 (nove) membri.
8.3 - Alle riunioni dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali devono essere invitati, senza diritto di voto, i soci eletti nei Consigli Direttivi Superiori appartenenti al territorio di competenza di detti Consigli.
8.4 - A livello di base, i Consigli Direttivi nominano un Direttore Sanitario con compiti di indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del donatore e per il controllo della raccolta del sangue in collegamento con le strutture trasfusionali pubbliche competenti per territorio.
8.5 - Tale Direttore Sanitario, ove svolga la sua funzione gratuitamente, può acquisire la qualifica di Socio Collaboratore. 

Art. 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO9.1 - Sull'accordo di un numero di donatori che sarà stabilito dalle Normative Regionali e che risiedano o svolgano attività nel territorio di competenza anche se iscritti ad altre A.V.I.S., viene formato un Comitato per la costituzione dell'A.V.I.S. di base, con un direttivo di almeno 3 (tre) membri.
9.2 - Tale costituzione è deliberata dai donatori operanti nel territorio, convocati in assemblea dal detto direttivo, che resta in carica sino all'elezione delle cariche sociali.
9.3 - Ogni nuova A.V.I.S. di base deve essere messa in grado dal competente organismo superiore di intonare la propria attività alle norme di Statuto e Regolamento associativo. È pertanto compito dell'organismo suddetto fornire alla nuova A.V.I.S. di base copia dello Statuto e del Regolamento associativo nonchè il materiale di primo impianto.
9.4 - In mancanza di organismo territorialmente competente, gli incarichi di cui al precedente comma competono all'organismo che opera a livello immediatamente superiore.
9.5 - Ad esclusione della Regione della Valle d'Aosta e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonchè dell'A.V.I.S. Svizzera, devono costituirsi A.V.I.S. Provinciali, o strutture consimili, in tutte le Provincie in cui operino almeno due A.V.I.S. di base ed A.V.I.S. Regionali in tutte le Regioni ove operino almeno due A.V.I.S. Provinciali o equipollenti; mancando tali condizioni l'A.V.I.S. di base avrà competenza anche provinciale e quella provinciale o equipollente, competenza anche regionale.
9.6 - La costituzione di tali A.V.I.S. è deliberata da un'assemblea formata da tutti i componenti dei Consigli direttivi esistenti a livello immediatamente inferiore.
9.7 - Esse sono gestite, sino alla prima assemblea dei delegati, da un comitato provvisorio nominato in sede di costituzione.
9.8 - Lo scioglimento è deliberato, a livello di base, dalle assemblee straordinarie dei soci e, ai livelli superiori, dai delegati.
9.9 - Di ogni costituzione o scioglimento deve essere data sollecita comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Consigli interessati.
9.10 - Le norme regionali determinano la percentuale delle quote dovute per l'anno di costituzione dalle nuove strutture; l'importo dovuto alla struttura nazionale sarà comunque pari all'ammontare pieno della quota moltiplicato per il numero di soci in forza al 31 dicembre di ogni anno.
9.11 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento di un'A.V.I.S. deve accertare le eventuali posizioni debitorie che non possano essere coperte dalle poste attive del bilancio e decidere le modalità di rientro.
9.12 - Ove sussistano poste passive assunte in violazione delle leggi, dello Statuto o del Regolamento, l'Assemblea ne farà carico ai Consiglieri ed ai Sindaci in carica al momento della loro assunzione, con esclusione degli assenti o dei dissenzienti. 

Art. 10 - ASSEMBLEE10.1 - Le assemblee Comunali, Provinciali e Regionali, così come quelle delle altre strutture di cui al precedente art.7, sono convocate secondo le norme regionali.
10.2 - In tutte le strutture l'avviso di convocazione deve portare l'ordine del giorno ed essere accompagnato, escluse le strutture di base, dai bilanci e dalla relazione. Esso deve pervenire, salvo il disposto dell'art. 12.2 e 12.3 presente Regolamento, con almeno 15 giorni di anticipo.
10.3 - Ad ogni assemblea deve essere invitato l'organismo superiore.
10.4 - Ogni assemblea deve eleggere il Presidente ed il Segretario e della stessa deve essere redatto il verbale, sottoscritto dai predetti. Le norme regionali possono determinare casi di votazione segreta oltre a quanto previsto dallo Statuto.
10.4.1 Per tutte le Assemblee è prevista la Commissione Verifica Poteri, nominata per un triennio dall’Assemblea elettiva, con i compiti di cui al successivo articoli 11 per le Assemblee formate da delegati e con il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto fra i presenti all’Assemblea formata da soci.
10.5 - Le votazioni palesi avvengono per interpello di tutti i presenti. Per le votazioni segrete deve essere predisposta idonea scheda.
10.6 - Tutte le assemblee dovranno essere coordinate cronologicamente in maniera tale che, sin dalle assemblee di base, i donatori possano esprimere il proprio parere sugli argomenti che saranno dibattuti nelle assemblee superiori.
10.7 - Tutte le assemblee sino alla fase regionale dovranno svolgersi entro il 30 aprile di ciascun anno.
10.8 - L'Assemblea Nazionale deve essere convocata tra il 20 maggio ed il 30 giugno di ogni anno.
10.9 - Dove non siano costituite A.V.I.S. Regionali o Provinciali, la partecipazione all'Assemblea Nazionale ed alle Assemblee Regionali di pertinenza avverrà da parte degli organi rappresentativi delle A.V.I.S. di base. In tal caso l'assemblea dell'A.V.I.S. di base dovrà eleggere i delegati all'assemblea regionale o all'Assemblea Nazionale nelle proporzioni stabilite dall'art. 12 dello Statuto Associativo.
10.10 - I membri dei Consigli Direttivi, dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri delle strutture superiori a quelle di base hanno diritto di voto nelle rispettive assemblee se siano anche delegati.
L'Assemblea può nominare tre o più questori di sala per la conta dei voti e per gli altri controlli necessari. 

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