Art. 1 -
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE1.1 - L'A.V.I.S. è stata fondata nel maggio
dell'anno 1927 a Milano dal Dott. Vittorio Formentano. Le modifiche statutarie succedutesi
nel tempo hanno adeguato l'Associazione alle nuove esigenze senza interromperne la
continuità.
1.2 - Essa ha attualmente sede in Milano - Via Livigno n° 3 ed Ufficio di rappresentanza
in Roma, Via Imperia n° 1.
1.3 - Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Nazionale senza che ciò
comporti modifica regolamentare.
Art. 2 - DONO DEL
SANGUE2.1 - Il Volontario del sangue deve:
rifiutare qualunque compenso per le
donazioni effettuate;
evitare di dare notizie atte ad individuare
che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
fare capo, per le donazioni, esclusivamente
all'AVIS in cui è iscritto, salve eccezioni determinate da causa di forza maggiore da
segnalare, comunque, all'AVIS di appartenenza;
fornire al personale medico dati
anamnestici veritieri;
osservare scrupolosamente le disposizioni
impartite dal medici responsabili in ordine all'ammissibilità alle donazioni di sangue,
alla loro periodicità ed alle visite di controllo;
comunicare le variazioni di indirizzo e
telefono all'AVIS di appartenenza.
Art. 3 - NATURA3.1
- L'AVIS non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni: è fatto
divieto a chiunque di utilizzarne il nome, i servizi e le strutture per scopi che non
siano quelli associativi. Del pari, gli iscritti all'AVIS non possono avvalersi della loro
posizione all'interno dell'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.
3.2 - In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è
vincolante e deve essere rispettata da tutti.
3.3 - La foggia del distintivo e del labaro, la tessera di iscrizione e gli elementi
grafici di identificazione dell'A.V.I.S., sono fissati dal Consiglio Nazionale per tutta
l'Associazione.
3.4 - Leventuale utilizzo di tessere diverse per forme e materiale, deve essere
preventivamente autorizzato dallEsecutivo Nazionale.
Art. 4 - SCOPI4.1
- Oltre ai compiti attribuiti dalla Legge 20 febbraio 1950, N° 49, l'A.V.I.S. svolge a
tutti i livelli le attività gestionali ed operative ad esso demandate dallo Stato, dalle
Regioni e dagli altri Enti competenti, sia direttamente che attraverso la stipula di
idonee convenzioni.
Art. 5 - SOCI5.1
- L'iscrizione all'A.V.I.S. deve essere richiesta per iscritto.
5.2 - La periodicità delle donazioni di sangue è stabilita per ciascun donatore dai
sanitari responsabili, nel rispetto delle leggi vigenti.
5.3 - Chi cessa di donare il sangue senza giustificato motivo e non partecipa con
continuità allattività associativa, viene depennato dopo due anni dallultima
donazione.
5.4 - Le donazioni effettuate presso altre Associazioni, o comunque prima dell'iscrizione
all'A.V.I.S. sono valide ad ogni fine associativo purchè documentate e prestate nel
rispetto dei limiti di legge.
5.5 - La revisione degli elenchi degli iscritti deve essere effettuata dal competente
Consiglio Direttivo ogni anno, in corrispondenza con la convocazione dell'Assemblea e con
riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
5.6 - Ci si può iscrivere ad una sola A.V.I.S. di base scelta fra quella esistente nel
luogo di abituale dimora e quella del luogo in cui il donatore presta la propria
attività.
5.7 - Nel caso non esista un'A.V.I.S. nella località sopra indicata, la scelta deve
ricadere su una località ove opera l'Associazione. La successiva costituzione di un'AVIS
di base in detta località non comporta l'obbligo di trasferimento alla stessa.
5.8 - Le modificazioni della abituale dimora o del luogo di lavoro, successive
all'iscrizione, non comportano l'obbligo di trasferimento alla diversa struttura di base
territorialmente competente.
5.9 - Chi non effettua donazioni, ma esplica con continuità funzioni non retribuite di
riconosciuta validità nell'ambito associativo, acquista la qualifica di Socio
Collaboratore su delibera del Consiglio Direttivo competente.
5.10 - L'elettorato attivo e passivo spetta ai Soci Donatori a far tempo dalla seconda
donazione ed ai Soci Collaboratori un anno dopo la delibera del Consiglio Direttivo citata
nel comma precedente.
5.11 - Ogni struttura può inoltre istituire le categorie di: affiliato onorario e
affiliato sostenitore per coloro che si siano resi benemeriti all'Associazione.
5.12 - Tali categorie non comportano l'acquisizione dell'elettorato attivo e passivo;
fermo tale limite, ciascuna struttura potrà autonomamente determinare le prerogative da
attribuire agli appartenenti alle dette categorie.
5.13 - L'attribuzione delle qualifiche di affiliato è valida nel solo ambito territoriale
della struttura che l'ha conferita.
5.14 - Le persone cui sono state attribuite tali qualifiche, non entrano nei conteggi
volti a determinare il numero dei soci in forza a ciascuna struttura di base ed i diritti
e doveri a tale numero collegati.
Art. 6 - ATTIVITA'6.1
- È compito primario dell'A.V.I.S. di ottenere l'iscrizione di un numero di donatori
adeguato alle necessità nazionali e di fare in modo che tutto il sangue disponibile venga
prelevato ed utilizzato proficuamente; tutte le iniziative che l'A.V.I.S. adotta devono
essere rivolte a questa finalità.
6.2 - Le A.V.I.S. che operano a livello superiore a quello di base devono favorire la
costituzione di strutture associative nel territorio di rispettiva competenza.
6.3 - L'opera di proselitismo e propaganda deve essere svolta, ad ogni livello, con pieno
rispetto dell'etica associativa e non deve essere in contrasto con le direttive e le linee
generali di politica associativa debitamente adottate.
6.4 - Ogni struttura associativa ha la facoltà di editare periodici e fogli illustrativi,
nel rispetto ed ai fini di quanto indicato negli articoli 4 e 6 dello Statuto.
Art. 7 - STRUTTURE7.1
- Per AVIS di base si intende la struttura associativa a diretto contatto con il
territorio. Ad essa spettano l'accoglimento delle domande di iscrizione dei soci donatori,
la nomina dei soci collaboratori ed il riconoscimento della qualifica di affiliato.
7.2 - L'AVIS di base ha solitamente dimensioni corrispondenti al territorio di un Comune:
può inoltre operare sul territorio di più Comuni ovvero su una parte del territorio di
un singolo Comune.
7.3 - Dove le A.V.I.S. di base siano di dimensioni inferiori a quella comunale, le norme
regionali determineranno la suddivisione delle competenze tra l'A.V.I.S. Comunale ed i
Consigli Direttivi di tali AVIS. Le relative assemblee comunali possono essere assemblee
di delegati.
7.4 - Le altre strutture associative previste dall'art. 7.2 dello Statuto, ad esclusione
di quelle di dimensioni inferiori al territorio del Comune, possono essere istituite tanto
su di un territorio inferiore a quello provinciale che superiore e costituiscono un
livello di promozione e coordinamento sia integrativo che sostitutivo di quello
rappresentato dalle AVIS provinciali.
7.5 - Su delibera del Consiglio Nazionale possono essere create strutture A.V.I.S.
all'estero. In tale caso, il medesimo Consiglio determina le modalità operative e di
partecipazione alla vita associativa di dette strutture.
7.6 - Le AVIS Provinciali di Trento e di Bolzano nonché l'AVIS Svizzera sono considerate
a tutti gli effetti come AVIS regionali.
7.7 - Le strutture regionali e provinciali delle AVIS operanti all'estero o in territori a
Statuto speciale si adeguano all'ordinamento locale, fermo il rispetto dei valori etici
fondamentali dell'AVIS.
Art. 8 - ORGANI8.1
- Tutti i Consigli Direttivi nominano nel proprio seno un Presidente, uno o due Vice
Presidenti, determinando, in tal caso, a quale di essi spetti la funzione di vicario del
Presidente, un Segretario ed un Amministratore; possono anche attribuire ad altri
Consiglieri incarichi specifici, determinandone le competenze. Questi formano l'esecutivo.
8.2 - L'Esecutivo Nazionale non può essere composto da più di 9 (nove) membri.
8.3 - Alle riunioni dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali devono essere invitati,
senza diritto di voto, i soci eletti nei Consigli Direttivi Superiori appartenenti al
territorio di competenza di detti Consigli.
8.4 - A livello di base, i Consigli Direttivi nominano un Direttore Sanitario con compiti
di indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del donatore e per il controllo
della raccolta del sangue in collegamento con le strutture trasfusionali pubbliche
competenti per territorio.
8.5 - Tale Direttore Sanitario, ove svolga la sua funzione gratuitamente, può acquisire
la qualifica di Socio Collaboratore.
Art. 9 - COSTITUZIONE
E SCIOGLIMENTO9.1 - Sull'accordo di un numero di donatori che sarà stabilito dalle
Normative Regionali e che risiedano o svolgano attività nel territorio di competenza
anche se iscritti ad altre A.V.I.S., viene formato un Comitato per la costituzione
dell'A.V.I.S. di base, con un direttivo di almeno 3 (tre) membri.
9.2 - Tale costituzione è deliberata dai donatori operanti nel territorio, convocati in
assemblea dal detto direttivo, che resta in carica sino all'elezione delle cariche
sociali.
9.3 - Ogni nuova A.V.I.S. di base deve essere messa in grado dal competente organismo
superiore di intonare la propria attività alle norme di Statuto e Regolamento
associativo. È pertanto compito dell'organismo suddetto fornire alla nuova A.V.I.S. di
base copia dello Statuto e del Regolamento associativo nonchè il materiale di primo
impianto.
9.4 - In mancanza di organismo territorialmente competente, gli incarichi di cui al
precedente comma competono all'organismo che opera a livello immediatamente superiore.
9.5 - Ad esclusione della Regione della Valle d'Aosta e delle Provincie autonome di Trento
e Bolzano, nonchè dell'A.V.I.S. Svizzera, devono costituirsi A.V.I.S. Provinciali, o
strutture consimili, in tutte le Provincie in cui operino almeno due A.V.I.S. di base ed
A.V.I.S. Regionali in tutte le Regioni ove operino almeno due A.V.I.S. Provinciali o
equipollenti; mancando tali condizioni l'A.V.I.S. di base avrà competenza anche
provinciale e quella provinciale o equipollente, competenza anche regionale.
9.6 - La costituzione di tali A.V.I.S. è deliberata da un'assemblea formata da tutti i
componenti dei Consigli direttivi esistenti a livello immediatamente inferiore.
9.7 - Esse sono gestite, sino alla prima assemblea dei delegati, da un comitato
provvisorio nominato in sede di costituzione.
9.8 - Lo scioglimento è deliberato, a livello di base, dalle assemblee straordinarie dei
soci e, ai livelli superiori, dai delegati.
9.9 - Di ogni costituzione o scioglimento deve essere data sollecita comunicazione al
Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Consigli interessati.
9.10 - Le norme regionali determinano la percentuale delle quote dovute per l'anno di
costituzione dalle nuove strutture; l'importo dovuto alla struttura nazionale sarà
comunque pari all'ammontare pieno della quota moltiplicato per il numero di soci in forza
al 31 dicembre di ogni anno.
9.11 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento di un'A.V.I.S. deve
accertare le eventuali posizioni debitorie che non possano essere coperte dalle poste
attive del bilancio e decidere le modalità di rientro.
9.12 - Ove sussistano poste passive assunte in violazione delle leggi, dello Statuto o del
Regolamento, l'Assemblea ne farà carico ai Consiglieri ed ai Sindaci in carica al momento
della loro assunzione, con esclusione degli assenti o dei dissenzienti.
Art. 10 - ASSEMBLEE10.1
- Le assemblee Comunali, Provinciali e Regionali, così come quelle delle altre strutture
di cui al precedente art.7, sono convocate secondo le norme regionali.
10.2 - In tutte le strutture l'avviso di convocazione deve portare l'ordine del giorno ed
essere accompagnato, escluse le strutture di base, dai bilanci e dalla relazione. Esso
deve pervenire, salvo il disposto dell'art. 12.2 e 12.3 presente Regolamento, con almeno
15 giorni di anticipo.
10.3 - Ad ogni assemblea deve essere invitato l'organismo superiore.
10.4 - Ogni assemblea deve eleggere il Presidente ed il Segretario e della stessa deve
essere redatto il verbale, sottoscritto dai predetti. Le norme regionali possono
determinare casi di votazione segreta oltre a quanto previsto dallo Statuto.
10.4.1 Per tutte le Assemblee è prevista la Commissione Verifica Poteri, nominata per un
triennio dallAssemblea elettiva, con i compiti di cui al successivo articoli 11 per
le Assemblee formate da delegati e con il compito di accertare ed attestare gli aventi
diritto al voto fra i presenti allAssemblea formata da soci.
10.5 - Le votazioni palesi avvengono per interpello di tutti i presenti. Per le votazioni
segrete deve essere predisposta idonea scheda.
10.6 - Tutte le assemblee dovranno essere coordinate cronologicamente in maniera tale che,
sin dalle assemblee di base, i donatori possano esprimere il proprio parere sugli
argomenti che saranno dibattuti nelle assemblee superiori.
10.7 - Tutte le assemblee sino alla fase regionale dovranno svolgersi entro il 30 aprile
di ciascun anno.
10.8 - L'Assemblea Nazionale deve essere convocata tra il 20 maggio ed il 30 giugno di
ogni anno.
10.9 - Dove non siano costituite A.V.I.S. Regionali o Provinciali, la partecipazione
all'Assemblea Nazionale ed alle Assemblee Regionali di pertinenza avverrà da parte degli
organi rappresentativi delle A.V.I.S. di base. In tal caso l'assemblea dell'A.V.I.S. di
base dovrà eleggere i delegati all'assemblea regionale o all'Assemblea Nazionale nelle
proporzioni stabilite dall'art. 12 dello Statuto Associativo.
10.10 - I membri dei Consigli Direttivi, dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri delle
strutture superiori a quelle di base hanno diritto di voto nelle rispettive assemblee se
siano anche delegati.
L'Assemblea può nominare tre o più questori di sala per la conta dei voti e per gli
altri controlli necessari.
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